Regolamento del Convitto

Regolamento del Convitto

Regolamento del Convitto approvato 14022

Piano per la riapertura a.s. 2020/2021 – Integrazioni al Regolamento del Convitto.pdf

REGOLAMENTO del CONVITTO ANNESSO all’IPSEOASC “DE CAROLIS” di SPOLETO

CONVITTO ANNESSO ALL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA, L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA ED I SERVIZI COMMERCIALI

INDICE
1. Premessa
2. Patto di corresponsabilità
CAPO I – ORGANIZZAZIONE GENERALE
3. Organigramma e gestione contabile
4. Tipologie di convittualità
5. Periodi di apertura
6. Ammissione al Convitto
7. Quote
CAPO II – FUNZIONAMENTO E SERVIZI DEL CONVITTO
8. Personale del Convitto – Personale educativo
9. Personale del Convitto – Personale ATA
10. Funzionamento del Convitto
11. Mensa e vitto
12. Igiene e servizio sanitario
13. Rapporti con le Famiglie
14. Orario interno
15. Libera uscita, permessi e rientri in Convitto
16. Servizi interni
17. Procedura di primo soccorso
CAPO III – REGOLAMENTO DISCIPLINARE
18. Regolamento interno
19. Doveri
20. Sanzioni disciplinari
21. Danni
22. Procedura antifumo
23. Procedura di intervento nel caso di assunzione di alcolici
24. Procedura in caso di mancato rientro in Convitto
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– Visto l’art. 20 della Legge 889/1931;
– Visto il D. Lgs. 297/1994;
– Visto il DPR 275/1999;
– Vista la L. 107/2015;
– Visto il PTOF dell’IPSEOASC “De Carolis” di Spoleto;
– Visto il Regolamento d’Istituto;
Il Consiglio d’Istituto dell’IPSEOASC “De Carolis” di Spoleto, vista l delibera del Collegio degli
Educatori, in data 24 / 06 / 2020,
DELIBERA
il seguente
REGOLAMENTO del CONVITTO ANNESSO all’IPSEOASC “DE CAROLIS” di SPOLETO
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ARTICOLO 1 – PREMESSA
L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia, la Ospitalità Alberghiera ed i
Servizi Commerciali (I.P.S.E.O.A.S.C.) “De Carolis” di Spoleto è dotato di un Convitto
suddiviso nelle due sezioni maschile e femminile. Esso è parte integrante dell’Istituto, al quale
è annesso a norma dell’art. 20 della Legge n. 889.
II Dirigente Scolastico della scuola sovrintende anche all’andamento educativo e
disciplinare del Convitto, del quale il Collegio degli Educatori cura l’organizzazione e la
programmazione educativa inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’lstituto.
II Convitto è una struttura con finalità di sussidio educativo, formativo e scolastico,
ospita gli Allievi e le Allieve della Scuola in possesso dei requisiti richiesti per la durata
dell’intero anno scolastico, assicura un ambiente idoneo alla loro crescita e lo svolgimento di
attività finalizzate alla loro formazione educativa e professionale, come stabilito nel Piano
Educativo del Convitto e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Tutte le norme contenute nel presente regolamento, ad integrazione dell’articolo 12
delle preleggi del Codice Civile, vanno interpretate secondo la precedente prassi dell’Ente.
ARTICOLO 2 – PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Con la presentazione della domanda d’iscrizione al Convitto, i Genitori dichiarano di
aver preso visione del presente Regolamento e del Patto di Corresponsailità e si impegnano a
rispettarlo e a farlo rispettare al proprio figlio. Tale documento contiene le indicazioni sugli
impegni reciproci sul piano umano, organizzativo e di funzionamento all’interno del convitto. Il
Patto è uno strumento puntuale di attenzione su tutti i problemi di convivenza, di tolleranza, di
rispetto reciproco, finalizzato a rendere l’ambiente del convitto sempre più gradevole, civile e
proficuo, ed è suscettibile, di anno in anno, di aggiunte e modificazioni che possano servire a
migliorarlo come strumento di guida per tutti, personale della scuola e ragazzi.
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CAPO I – ORGANIZZAZIONE GENERALE
ARTICOLO 3 – ORGANIGRAMMA e GESTIONE CONTABILE
Nell’organizzazione interna del Convitto il Dirigente Scolastico è coadiuvato da:
a) due Coordinatori, uno per la sezione maschile ed una per quella femminile. Essi
collaborano alla realizzazione degli orari di servizio, all’organizzazione interna del
convitto ed alle altre funzioni assegnate loro con delega del Dirigente;
b) un Educatore ed una Educatrice (responsabili rapporti scuola famiglia) che hanno
l’incarico di mantenere regolarmente i contatti con gli Insegnanti, i colleghi Educatori ed
i Genitori dei Convittori, affinché sia il profitto sia il comportamento possano essere
seguiti costantemente. Gli stessi partecipano, a titolo consultivo, ai Consigli di Classe,
coordinano la redazione di un documento consuntivo alla fine dell’anno scolastico
relativo all’andamento educativo-didattico del Convittore nonché la redazione della
“Scheda valutativa del Convitto”, contenente i giudizi sul comportamento, sulla maturità
e sulla capacità del Convittore di relazionarsi con i pari e con gli adulti.
c) un Educatore (responsabile delle attività extracurricolari) che si occupa del
coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle iniziative inerenti le attività
educative extracurricolari approvate dal collegio Educatori e inserite nel P.T.O.F.;
d) un Educatore ed una Educatrice (responsabile logistica) che si occupano dei problemi
logistici all’interno del convitto, controllano i locali e le attrezzature destinati ai
convittori, segnalano le manutenzioni e gli interventi che si rendano necessari.
Tali figure sono designate nel rispetto delle competenze dirigenziali, degli Organi
Collegiali d’Istituto e degli organi Collegiali del Convitto.
Il Convitto gode di amministrazione contabile separata da quella della scuola. Tutte le
entrate destinate specificamente al Convitto sono spese per l’organizzazione delle attività
educative extracurricolari, per il miglioramento dell’efficienza dei servizi e delle strutture per
quanto di competenza dell’Istituzione Scolastica.
ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DI CONVITTUALITA’
II Convitto, in quanto struttura “annessa”, può essere fruita dagli Studenti dell’IPSEOASC
“De Carolis” e offre le seguenti tipologie di servizio:
• semiconvitto: dal lunedì al venerdì, dal termine delle lezioni scolastiche fino alle ore
17,15; il sabato, dal termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 15.00; non si effettua
semiconvitto nei giorni di chiusura programmata nel calendario scolastico;
• convitto corto: dalle ore 20.00 della domenica o del giorno precedente il rientro dopo la
sospensione delle attività di didattiche fino alle ore 15.00 del sabato o dell’ultimo giorno
di lezione prima del periodo di sospensione dell’attività didattica;
• convitto lungo: sette giorni su sette ad eccezione delle chiusure programmate nel
calendario scolastico.
ARTICOLO 5 – PERIODI DI APERTURA
Il Convitto apre il giorno antecedente l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico, secondo il
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calendario regionale, e chiude al termine delle stesse.
I Convittori iscritti al “Convitto lungo” che intendano rientrare in famiglia il fine settimana
dovranno lasciare la struttura entro le ore 15,00 del prefestivo e rientrare non prima delle ore
16,30 del festivo;
I Convittori iscritti al “Convitto corto” non potranno permanere nei locali del convitto oltre le
ore 15,00 del prefestivo e potranno rientrare la domenica pomeriggio dopo le ore 20,00.
Nel caso di festivi infrasettimanali i Convittori con modalità di convitto corto dovranno
rientrare in famiglia. Solo in caso di esigenze dovute ad attività didattiche o nei casi di partenza
per viaggi di istruzione o per stage sarà consentito agli alunni di soggiornare il sabato e la
domenica in convitto previa richiesta dei genitori, autorizzata dal Dirigente Scolastico
APERTURA CONVITTORI MATURANDI
Per i maturandi il convitto riaprirà alle ore 21.00 del giorno antecedente l’inizio delle
prove scritte, I convittori iscritti al “convitto corto” dovranno rientrare in famiglia al termine
dell’ultima prova scritta e potranno rientrare in convitto alle ore 21.00 del giorno antecedente la
loro prova orale, lasciando definitivamente il convitto al termine della stessa. I convittori iscritti
al “convitto lungo” potranno invece rimanere in convitto dalle ore 21.00 del giorno antecedente
la prima prova scritta fino al termine della propria prova orale. Per tutti permane l’obbligo di
lasciare la struttura entro le ore 15.00 del giorno della prova orale.
ARTICOLO 6 – AMMISSIONE AL CONVITTO
Il numero dei Convittori ospitati è determinato dalla disponibilità dei posti letto, che può
variare di anno in anno, in funzione dei Convittori in uscita.
Le sezioni, maschile e femminile, del Convitto sono organizzate ogni anno in base al
numero degli Studenti iscritti, in modo da garantirne l’alloggio e lo svolgimento di tutte le
attività programmate, nel rispetto del diritto allo studio.
È consentita l’ammissione al Convitto a Studenti di classe prima che non abbiano
superato il sedicesimo anno di età alla data del 31 dicembre successivo alla data
dell’iscrizione;
In caso di prima iscrizione in Convitto per Studenti di classi intermedie, è consentita
l’iscrizione a:
– Studenti di classe seconde che non abbiano superato il diciassettesimo anno di età alla
data del 31 dicembre successivo alla data dell’iscrizione.
– Studenti di classe terze che non abbiano superato il diciottesimo anno di età alla data
del 31 dicembre successivo alla data dell’iscrizione.
– Studenti di classi quarte e quinte che non abbiano superato il diciannovesimo anno di
età alla data del 31 dicembre successivo alla data dell’iscrizione.
In caso di eccedenza di domande di ammissione, si seguiranno i seguenti criteri di
accoglimento:
1) viene garantita l’ammissione al Convitto ai Convittori già iscritti nell’anno precedente
che non si trovino nelle situazioni meritevoli della discrezionalità del Dirigente
Scolastico, sotto specificata;
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2) le nuove domande di ammissione vengono suddivise in 4 fasce:
I fascia: alunni provenienti dalla scuola secondaria di primo grado, figli di dipendenti
privati e autonomi;
II fascia: alunni provenienti dalla scuola secondaria di primo grado, figli di dipendenti
pubblici;
III fascia: alunni di classi intermedie, provenienti da altri istituti;
IV fascia: alunni ripetenti, sia interni che esterni;
3) entro le suddette fasce, le domande verranno graduate secondo i seguenti criteri:
a) residenza, con priorità per i residenti a distanza maggiore rispetto al Convitto;
b) età del convittore, con precedenza per la minore età;
Sulla base dei criteri sopra indicati, verrà redatta una graduatoria secondo i criteri definiti
dal Consiglio di Istituto. Tale graduatoria resterà in vigore per tutto l’anno scolastico in corso.
Ogni qualvolta si dovesse liberare un posto, per qualsiasi motivo, sarà cura dell’Istituto
contattare gli aventi diritto per l’ingresso in convitto. Eventuali richieste di ammissione al
Convitto pervenute dopo la data di chiusura delle iscrizioni saranno oggetto di valutazione da
parte del Dirigente Scolastico.
I Genitori che desiderano iscrivere i propri figli al “convitto lungo” o al “convitto corto” o
al “semiconvitto”, dovranno inoltrare domanda su appositi moduli da consegnare alla
segreteria dell’Istituto entro il termine stabilito dalla Ordinanza Ministeriale relativa alle
iscrizioni alle scuole secondarie. I Genitori separati o divorziati, all’inizio dell’anno scolastico,
dovranno presentare l’apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi di Stato, per
non recare alcun tipo di inconveniente di ordine legale in relazione all’affidamento dei minori e
per effettuare visite.
I Genitori si impegnano al pagamento della retta annuale e a osservare, insieme ai loro
figli, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra la famiglia e il Convitto. Si
impegnano altresì al versamento di un deposito cauzionale, il cui importo viene stabilito
annualmente dal Consiglio d’Istituto. Tale importo sarà restituito alla Famiglia al termine del
ciclo di studi solo in assenza di danni cagionati dal convittore. Qualora la cauzione venga
parzialmente o totalmente utilizzata per danni, la famiglia si impegna all’immediato reintegro
della stessa.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un certificato dell’Ufficiale Sanitario
del Comune di residenza, attestante:
a) la sana e robusta costituzione fisica;
b) la regolarità delle vaccinazioni prescritte per legge;
c) l’assenza di eventuali malattie contagiose;
d) l’attitudine psicofisica alla vita nella comunità convittuale.
e) la certificazione della idoneità alla pratica sportiva non agonistica (solo per coloro
che vorranno praticare attività sportive all’interno del Convitto)
Resta salva la facoltà del Dirigente Scolastico, sentiti i pareri dei Coordinatori, di
richiedere eventuali visite di controllo.
Inoltre:
a) eventuali domande di iscrizione, relative a Convittori con particolari difficoltà,
intolleranze alimentari, disturbi relazionali o che necessitino di particolare assistenza,
dovranno essere obbligatoriamente e debitamente documentate. Tali richieste verranno
accolte con riserva ed analizzate singolarmente dal Dirigente Scolastico;
b) il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, si avvale della collaborazione di una
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specifica Commissione, formata dai 2 Coordinatori ed eventualmente integrata, se
necessario, dal Medico del Convitto, per valutare se il Convitto può rappresentare
l’ambiente idoneo per i Convittori di cui al punto precedente, e se è in grado di offrire il
corretto grado di sicurezza ed assistenza. In caso di valutazione positiva si provvede
all’inserimento degli aspiranti in graduatoria, altrimenti tale richiesta d’iscrizione non
potrà essere accolta;
c) qualora, in assenza di una preliminare o puntuale documentazione, ad iscrizione
avvenuta, Convittori o semiconvittori dovessero manifestare alcune delle difficoltà di cui
al punto “a”, il Dirigente Scolastico acquisirà le opportune relazioni dei Coordinatori, e,
avvisate le Famiglie, sospenderà prudenzialmente i ragazzi dal Convitto per
provvedere al più presto ad effettuare la procedura di cui al punto “b”, al fine di valutare
l’opportunità della permanenza del ragazzo all’interno del Convitto;
L’iscrizione al Convitto o al Semiconvitto è sottoposta ogni anno a riconferma. I
convittori e i semiconvittori saranno ogni anno riconfermati, per tutta la durata del ciclo di
studio, alle seguenti condizioni:
1. non essere incorsi nel provvedimento disciplinare che comporti l’allontanamento
definitivo dal convitto;
2. non aver ottenuto parere negativo, motivato e documentato, del Collegio degli
Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico, in merito al comportamento tenuto
nell’anno precedente, tenendo conto delle note disciplinari e/o dei provvedimenti
disciplinari irrogati;
3. essere stati ammessi alla classe successiva; in caso contrario, il Dirigente Scolastico,
sentito il parere del Collegio degli Educatori e opzionalmente il parere del Consiglio
della classe frequentata dal Convittore, si riserverà la facoltà di valutare le eventuali
situazioni oggettive che abbiano concorso all’insuccesso scolastico (problemi di salute,
particolari situazioni socio-familiari) ed eventualmente autorizzare comunque la
iscrizione;
4. i Convittori che siano stati respinti in anni precedenti e che ricadano nelle condizioni di
cui ai precedenti punti 2 e 3 potranno essere riammessi in Convitto sulla base del
parere favorevole del Collegio degli Educatori, che potrà acquisire il parere, educativo
e didattico, del Consiglio della Classe frequentata dallo Studente;
5. Convittori respinti possono chiedere l’iscrizione al Semiconvitto e la loro domanda sarà
valutata dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Collegio degli Educatori;
6. gli Alunni respinti che faranno richiesta di iscrizione al Convitto, provenienti da altro
Istituto, verranno inseriti in coda alla graduatoria.
ARTICOLO 7 – QUOTE
Ogni Convittore dovrà versare all’atto dell’iscrizione una quota fissa, stabilita di anno in
anno, a seconda del servizio scelto (Convitto lungo, Convitto corto, Semiconvitto, come definiti
dall’articolo 4).
La quota versata da ogni semiconvittore dà diritto a:
• consumazione del pranzo;
• usufruire degli appositi spazi convittuali per lo studio e le attività connesse nei
giorni e nelle ore in cui è libero dalle lezioni, con permanenza fino alle ore 17.15
dal lunedì al venerdì, ed il sabato fino alla consumazione del pranzo.
La quota versata da ogni Convittore del Convitto corto dà diritto a:
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• vitto (I colazione, pranzo, merenda, cena),
• alloggio,
• presidio di primo soccorso infermieristico,
• fruizione degli appositi spazi convittuali per lo studio e le attività connesse nei giorni e
nelle ore in cui è libero dalle lezioni, con permanenza dalle ore 20.00 della domenica (o
del giorno precedente il rientro a lezione) fino alle ore 15.00 del sabato (o dell’ultimo
giorno di scuola prima della sospensione didattica); sono esclusi dal servizio le
domeniche, i giorni festivi infrasettimanali, i periodi delle vacanze natalizie, delle
vacanze pasquali, delle vacanze estive e tutti i periodi di sospensione delle attività
didattiche come da calendario scolastico.
La quota versata da ogni Convittore del Convitto lungo dà diritto a:
• vitto (prima colazione, pranzo, merenda, cena),
• alloggio,
• presidio di primo soccorso infermieristico,
• fruizione degli appositi spazi convittuali per lo studio e le attività connesse nei giorni e
nelle ore in cui è libero dalle lezioni, con permanenza dalle ore 20.00 del giorno
precedente l’inizio delle lezioni fino alle ore 15.00 dell’ultimo giorno di scuola prima
della sospensione didattica; sono esclusi dal servizio i periodi delle vacanze natalizie,
delle vacanze pasquali, delle vacanze estive e di eventuali ponti lunghi (superiori a 3
giorni).
• servizio di lavanderia degli indumenti personali, secondo le seguenti modalità: lavaggio
lenzuola e asciugamani ogni settimana, biancheria intima un capo al giorno per ogni
tipo, pantaloni un paio a settimana, maglioni 2 a settimana, camicie 4 a settimana.
Qualora durante l’anno scolastico un Convittore scegliesse di passare dall’opzione
“convitto lungo ” a quella “convitto corto”, la quota di retta differenziata non verrà rimborsata.
Viceversa, dovesse decidere di passare all’opzione “convitto corto” a “convitto lungo” dovrà
pagare la differenza.
Nel caso in cui un Convittore si iscriva ad anno scolastico iniziato, dovrà essere versata
una quota pari a 1/36 della retta per ogni settimana restante fino alla fine dell’anno convittuale.
Agli alunni che si ritireranno nel corso dell’anno sarà corrisposto un rimborso pari alla
percentuale della seguente tabella, tenendo conto che non si fa luogo a rimborso per i costi
fissi (i primi 300,00 euro), relativi alle spese di impianto e programmazione delle attività del
Convitto, che, pertanto, i rimborsi vengono calcolati su 1.550,00 euro (convitto corto) e
1.850,00 euro (convitto lungo).
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DAL AL MESI RETTA
15/9 30/9 9 80%
1/10 15/10 8.5 75%
16/10 31/10 8 70%
1/11 15/11 7.5 65%
16/11 30/11 7 60%
1/12 15/12 6.5 55%
16/12 31/12 6 50%
1/1 15/1 5.5 45%
16/1 31/1 5 40%
1/2 15/2 4.5 35%
16/2 28/2 4 30%
1/3 15/3 3.5 25%
16/3 31/3 3 20%
1/4 15/4 2.5 15%
16/4 30/4 2 11%
NOTA: Solo per l’anno scolastico 2020/2021 la penale, dal 24 ottobre 2020, è ridotta da
300,00 € a 100,00 €, in conseguenza del COVID19
CAPO II – FUNZIONAMENTO E SERVIZI DEL CONVITTO
ARTICOLO 8 – PERSONALE DEL CONVITTO – PERSONALE EDUCATIVO
Il Personale educativo, collocato dalla normativa vigente nell’area docente, ha la funzione
di contribuire alla formazione ed educazione dei convittori, attraverso la guida e la consulenza
nell’attività di studio, la promozione e l’organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere
culturale, sportivo e ricreativo, l’assistenza in ogni momento alle loro necessità. Inoltre, cura i
rapporti con i genitori degli alunni e con i loro insegnanti curricolari, contribuisce alla progettazione
di percorsi educativi individualizzati e alla loro realizzazione, e partecipa agli incontri organizzati
dalla scuola.
Il Collegio degli Educatori delibera il piano annuale delle attività connesse alle funzioni del
personale educativo, che deve armonizzarsi con la programmazione educativo-didattica. Il
Dirigente Scolastico, sulla base delle norme vigenti e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità,
convoca il Collegio degli Educatori, finalizzato anche a monitorare l’andamento delle attività
deliberate. Al termine di ogni periodo didattico, insieme alla pagella, gli alunni convittori riceveranno
la scheda valutativa del Convitto, con i giudizi inerenti il comportamento, la maturità e la capacità di
relazionarsi con i pari e con gli adulti.
ARTICOLO 9 – PERSONALE DEL CONVITTO – PERSONALE A.T.A.
Il Personale A.T.A. (cuochi, infermieri, guardarobieri, personale ausiliario al piano), nello
svolgimento delle proprie funzioni specifiche, concorre all’erogazione di servizi indispensabili per il
buon funzionamento della struttura convittuale.
ARTICOLO 10 – FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO
All’inizio di ogni anno scolastico, gli Educatori assegnati al settore provvedono ad
accogliere i convittori nelle varie camere tenendo conto, per quanto possibile, della classe
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frequentata, dell’età e dei rapporti personali tra gli alunni.
Ogni atto di qualunque genere che provochi rotture, guasti, deturpazioni o menomazioni del
patrimonio mobile o immobile comporta un addebito individuale (vedi art. 21). L’addebito può
essere collettivo, nel caso in cui non sia possibile risalire all’individuazione del/dei responsabile/i, e
determina un provvedimento disciplinare qualora nell’atto si riscontri volontarietà.
Si consiglia di non portare in Convitto oggetti di valore o ingenti somme di denaro. L’Istituto
non risponde degli oggetti personali dei Convittori né di ammanchi di denaro, pur cercando di
prevenire eventuali furti con ogni strumento in suo possesso.
Il Dirigente Scolastico o gli Educatori possono ispezionare in qualunque momento le
camere e, alla presenza degli interessati, gli oggetti personali dei convittori. In assenza dei ragazzi
interessati all’ispezione, per casi gravi e motivati, il Dirigente può autorizzare l’apertura di eventuali
“mezzi di chiusura” (lucchetti) utilizzati dal Convittore.
I Convittori, al momento dell’accoglienza, ricevono copia della chiave della propria
cameretta, per garantire ad ognuno di loro riservatezza e cura dei propri effetti personali. I ragazzi
sono tenuti a custodire la chiave con scrupolo e responsabilità. In caso di smarrimento della
stessa, gli Educatori valutano se sia opportuno o meno provvedere a fornire un duplicato a spese
del Convittore.
L’accesso di estranei in convitto è attentamente valutato e autorizzato dal Dirigente
Scolastico e dal Personale educativo presente in servizio.
ARTICOLO 11 – MENSA E VITTO
La colazione, il pranzo e la cena sono consumati esclusivamente in mensa, dove tutti i
Convittori alunni devono recarsi, tranne che in caso di malattia, puntualmente e in abbigliamento
consono, secondo le regole della buona educazione.
Il menù è formulato da personale esperto e tiene conto dei desideri dei giovani nonché del
loro fabbisogno nutrizionale; può essere variato in relazione a particolari esigenze certificate (ad
es. celiachia o motivi di culto).
ARTICOLO 12 – IGIENE E SERVIZIO SANITARIO
I convittori sono assistiti per l’intero anno scolastico dall’infermiere del Convitto.
In caso di malattia, la necessaria assistenza medico-sanitaria è praticata nel Convitto
stesso, qualora il disturbo si presenti di lieve entità, previa comunicazione alla famiglia. Negli altri
casi, sentito il parere del medico, verranno disposti gli accorgimenti necessari per il rientro in
Famiglia del Convittore ammalato o, nei casi particolarmente gravi, per il ricovero in ospedale.
E’ severamente vietato fumare negli spazi interni ed esterni del Convitto, come previsto
dall’art. 4 del D.L. 104/2013, convertito con modificazioni in L. 128/2013. In caso di violazione della
norma, il Convitto provvede a comminare l’apposita sanzione pecuniaria e disciplinare, così come
prescritto dalla normativa vigente.
ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la Famiglia si attribuisce primaria
importanza: le Famiglie dei Convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i ragazzi e
coadiuvare il personale educativo nell’opera di formazione degli stessi.
Ogni Educatore, quando ne ravvisi la necessità, contatta informalmente i Genitori
interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative degli alunni, oppure chiede al
Coordinatore degli Educatori o al Dirigente Scolastico che vengano inviate per iscritto
comunicazioni ufficiali alle Famiglie. I Genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta
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sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con la Dirigenza o
con gli Educatori. Durante l’anno si organizzano diverse occasioni di incontro con i familiari dei
convittori (festa di accoglienza, cena di Natale, ricevimento settimanale, ricevimento in occasione
dei colloqui generali).
ARTICOLO 14 – ORARIO INTERNO
GIORNI FERIALI
o 7.00: sveglia. I convittori provvedono alle pulizie personali, al riassetto del letto e al
riordino dei propri effetti personali. Le camere devono essere lasciate in ordine senza
lasciare fuori posto scarpe, abiti, altri oggetti personali;
o 7.00 – 7.30: pulizie personali;
o 7.30 – 8.00: prima colazione;
o 8.10: trasferimento a scuola. Entro la prima ora di lezione gli Educatori in servizio
provvederanno al controllo dei convittori assenti dal registro elettronico;
o 13.20 – 14.00 pranzo;
o 15.15 -17.15 studio, attività programmate per chi non ha lezione pomeridiana.
Durante questo periodo i ragazzi hanno il dovere di dedicarsi esclusivamente alla loro
formazione culturale, espletando con scrupolo e serietà i compiti scolastici e
richiedendo, quando necessario, l’aiuto degli Educatori;
o 17.00 – 17.30 merenda;
o 17.15 – uscita dal Convitto dei semiconvittori;
o 17.30 – 19.30 libera uscita;
o 19.15 – 20.00 cena;
o 20.00 – 21.30 libera uscita serale (riservata ai convittori con età maggiore di anni 16);
o 20.00 – 22.00 attività programmate secondo i turni stabiliti;
o 22.30 – 23.00 pulizie personali;
o 23.00 spegnimento luci.
SABATO E PREFESTIVI
o 13.00 – 13.45 pranzo;
o 14.00 – 19.30 libera uscita;
o 19.15 – 20.00 cena;
o 20.00 – 23.00 libera uscita serale (riservata ai convittori con età maggiore di anni 16);
o 22.30 – 23.00 pulizie personali;
o 23.00 – 23.30 spegnimento luci.
DOMENICA E FESTIVI
o 9.00 – sveglia
o 9.00 – 9.30 pulizie personali;
o 9.00 – 10.30 prima colazione;
o 9.30 – 13.00 libera uscita;
o 13.00 – 13.30 pranzo;
o 14.00 – 19.30 libera uscita;
o 19.15 – 20.00 cena;
o 20.00 – 21.00 libera uscita serale (riservata ai convittori con età maggiore di anni 16);
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o 22.30 – 23.00 pulizie personali;
o 23.00 – spegnimento luci.
ARTICOLO 15 – LIBERA USCITA, PERMESSI E RIENTRI IN CONVITTO
All’atto dell’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico, i genitori dei convittori minorenni, o
chi ne esercita la potestà genitoriale, chiedono ed autorizzano, fatte salve eventuali limitazioni
debitamente dettagliate:
– la libera uscita dal lunedì alla domenica negli orari previsti;
– la libera uscita serale (riservata ai ragazzi di età maggiore di 16 anni);
– il rientro in famiglia al termine delle lezioni scolastiche nel giorno precedente il festivo o
il feriale libero da impegni scolastici;
– a partecipare alle attività extracurricolari;
– a recarsi autonomamente all’assemblea d’istituto;
– a frequentare autonomamente gli stage/o alternanza scuola-lavoro;
– a partecipare alle attività sportive non agonistiche del convitto, previa presentazione del
certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica di cui all’art. 6.
– a recarsi a scuola e rientrare in convitto autonomamente .
CONVITTORI MINORENNI
Il convittore minorenne può lasciare da solo il convitto soltanto su richiesta scritta dei
genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale, autorizzata dal Dirigente Scolastico.
In assenza del Dirigente Scolastico o dei Coordinatori, o nell’impossibilità di contattare
il Dirigente o i Coordinatori, le richieste di permesso di uscita dei Convittori minorenni,
pervenute nelle forme previste, ovvero con autorizzazione dei Genitori, firma,
documento di identità, potranno essere autorizzate dall’Educatore o Educatrice
presenti in Convitto, ovviamente valutate le condizioni di opportunità con la dovuta
discrezionalità dell’Educatore (ad esempio: stato di salute del Convittore, scopo
dell’uscita, storia disciplinare del Convittore). I permessi andranno comunque inviati al
protocollo per ratifica.
La richiesta potrà essere presentata utilizzando le seguenti modalità: manoscritta, fax,
mail; dovrà pervenire presso la sede del convitto entro le ore 21.00 del giorno
antecedente, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente
debitamente firmata. Non saranno prese in considerazione richieste inviate a Scuola. I
semiconvittori che non hanno il rientro pomeridiano a scuola sono obbligati permanere
nei locali del convitto ad essi destinati fino al termine dell’attività di studio.
CONVITTORI MAGGIORENNI
Il convittore maggiorenne firma autonomamente il permesso temporaneo di
uscita anticipata da Scuola/Convitto, e il permesso di rientro in famiglia.
USCITE SCUOLA / CONVITTO
Nel caso di richiesta d’uscita dal convitto il permesso verrà annotato
nell’apposito registro. Resta salva la facoltà dell’Educatore di valutare l’opportunità,
adeguatamente motivata, di concedere o meno il permesso (ad esempio: stato di
salute del convittore, scopo dell’uscita, storia disciplinare del convittore).
Possono essere accettati permessi temporanei di uscita anticipata da Scuola
con rientro al Convitto, mentre i permessi di uscita da scuola e rientro a scuola non
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sono di competenza del Convitto, e sono emessi dal Referente della sede scolastica.
Se il convittore chiede di uscire da scuola per rientrare in famiglia i Referenti
della sede scolastica contatteranno il Convitto, affinché gli Educatori non attendano e
cerchino il Convittore e riportino i dati relativi all’uscita sul “Registro giornaliero”.
Nei giorni di domenica e festivi i ragazzi con modalità “convitto lungo” non presenti
nell’arco della giornata che volessero usufruire della cena, dovranno prenotarsi entro le ore
18.00.
Nei giorni di lunedì e nei giorni successivi a quelli festivi, i ragazzi che rientrano in
convitto non possono accedervi dopo le ore 8.00, ma devono recarsi direttamente a scuola; in
questo caso sono ritenuti automaticamente presenti in convitto e quindi devono fare rientro a
pranzo al termine delle lezioni.
Le presenze dei Convittori e Semiconvittori devono necessariamente risultare dagli
appositi registri.
I Convittori che escono con permesso, o rientrano in convitto da casa, dovranno
regolarmente presentarsi agli Educatori in servizio; solo successivamente potranno uscire o
accedere ai locali ed alle camere.
I Genitori avranno cura e responsabilità di verificare l’avvenuto rientro in convitto dei
figli minori.
Gli Alunni sono coperti da polizza infortunistica e responsabilità, non estesa, però, alle
ore di libera uscita.
ARTICOLO 16 – SERVIZI INTERNI
SERVIZIO GUARDAROBA
Il Convitto dispone di un servizio guardaroba che provvede alla consegna a tutti i
convittori di un copriletto e di una coperta.
Ai soli Convittori iscritti al “convitto lungo” è riservato il servizio di lavanderia degli
indumenti personali, secondo le seguenti modalità: lavaggio lenzuola e asciugamani ogni
settimana, biancheria intima un capo al giorno per ogni tipo, pantaloni un paio a settimana,
maglioni 2 a settimana, camicie 4 a settimana.
SERVIZIO INFERMERIA
Il Convitto è dotato di servizio infermeria in orario antimeridiano e servizio medico
convenzionato dal lunedì al venerdì. L’infermiera cura il controllo sanitario di inizio anno per
tutti i nuovi iscritti, insieme al medico del convitto e acquisisce le documentazioni di pertinenza.
Per ogni ragazzo l’infermiera predispone una cartella nella quale vengono riportati:
1. il certificato medico presentato all’atto dell’iscrizione, attestante la sana e robusta
costituzione fisica, la regolarità delle vaccinazioni prescritte per legge, l’assenza di
eventuali malattie contagiose e l’attitudine psicofisica alla vita nella comunità
convittuale;
2. eventuale certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica, se presentato;
3. eventuali allergie documentate (alimentari, a farmaci, acari della polvere, essenze
arboree ecc.);
4. eventuali patologie congenite dichiarate;
5. eventuale assunzione di farmaci giornalieri;
6. eventuali diagnosi funzionali;
7. ogni altra informazione utile documentata da fornire, in caso di emergenza, al
personale medico che ne facesse richiesta;
Sarà cura dell’infermiera seguire lo stato di salute dei convittori, collaborare con gli
Educatori per una corretta igiene dei ragazzi, convocare il medico qualora si renda necessario
e far fronte alle urgenze che si dovessero presentare, compresa la necessità di accompagnare
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da scuola a convitto il ragazzo/a che avesse un infortunio o un malore. Nei casi di necessità ed
urgenza, d’intesa con gli Educatori, può allontanarsi dal convitto per recarsi al pronto soccorso.
Ogni volta che un convittore risulta malato l’infermiera provvede ad informare le
famiglie sullo stato di salute del ragazzo.
Qualora il convittore avesse necessità di particolari cure sanitarie o di ricovero
ospedaliero, i genitori verranno tempestivamente informati e dovranno immediatamente
attivarsi per la loro assistenza, indipendentemente dalla loro provenienza. Le eventuali spese
mediche sono a carico della famiglia secondo le disposizioni del S.S.N.
SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA
Il Convitto dispone di cassette di sicurezza per i convittori che ne facciano richiesta.
SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA SEDE SPAGNA
Il Convitto mette a disposizione dei convittori che frequentano la succursale “Spagna” un
autobus riservato che li accompagna dal Convitto a scuola, e viceversa, al termine delle
lezioni. Tutti i convittori, che fruiscano di tale servizio o che si rechino autonomamente a
Scuola ed in Convitto, sono tenuti ad un comportamento educato e responsabile durante il
percorso e ad entrare puntualmente a scuola. Nel caso in cui i passeggeri del bus non
rispettino tali norme, il servizio potrà essere sospeso in ogni momento.
ARTICOLO 17 – PROCEDURA DI PRIMO SOCCORSO
Nel caso di intervento di primo soccorso va seguita la seguente procedura:
• qualora il personale venga a conoscenza della necessità di un intervento di primo
soccorso, farà riferimento all’Infermiera del Convitto nei giorni e negli orari di servizio.
In assenza dell’Infermiera e fino alle ore 20.00 (orario di inizio del servizio di Guardia Medica)
si dovrà procedere secondo le seguenti modalità:
• chiamare il Medico del Convitto;
• in caso di irreperibilità del Medico del Convitto, il personale in servizio dovrà valutare se
chiamare il 118 o accompagnare direttamente lo studente al Pronto Soccorso.
Nei giorni festivi, prefestivi dopo le ore 10.00 e negli orari notturni (dopo le ore 20.00), il
personale in servizio dovrà procedere come segue:
• valutare lo stato di salute dello studente;
• chiamare la Guardia Medica, il 118 o accompagnare lo studente al Pronto Soccorso.
• in caso di permanenza di ragazzi minorenni in ospedale il personale in servizio dovrà
garantire la presenza fino all’arrivo dell’esercente potestà genitoriale. In tali casi la
vigilanza in convitto dovrà essere garantita dal restante personale in servizio;
• chiamare tempestivamente la famiglia se minorenne in qualsiasi ora del giorno.
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CAPO III – REGOLAMENTO DISCIPLINARE
ARTICOLO 18 – REGOLAMENTO INTERNO
I Convittori ed i Semiconvittori sono affidati agli Educatori che li seguiranno nella
formazione scolastica ed educativa curando anche i rapporti con gli Insegnanti dell’Istituto.
Ogni Convittore sarà impegnato nel corso dell’anno scolastico almeno in una attività tra
quelle inserite nel P.T.O.F. secondo le preferenze personali e le proposte del Collegio degli
Educatori. La presenza e la partecipazione alle attività programmate sarà sempre elemento
importante di valutazione e concorrerà all’attribuzione del credito scolastico.
I Convittori ed i Semiconvittori sono educati al senso della responsabilità e della dignità
personale, sono tenuti a rispettarsi reciprocamente in un clima di ampia fiducia e lealtà, in
stretta collaborazione con il personale educativo, che assolve il proprio compito in armonia con
le strategie della programmazione educativa concordata annualmente nel Collegio degli
Educatori.
II Dirigente Scolastico, sentito il parere del Coordinatore degli Educatori, informa con
nota scritta le famiglie sul profitto e sul comportamento di convittori e semiconvittori qualora se
ne presenti la necessità, inoltre gli Educatori e le famiglie manterranno contatti frequenti onde
perfezionare un rapporto ritenuto basilare per la formazione e la crescita dei ragazzi.
In quanto inseriti in una struttura educativa, al termine di ogni periodo didattico, insieme
alla pagella, gli Alunni Convittori riceveranno la “Scheda valutativa del Convitto”, documento di
natura educativo-didattica che sintetizza il comportamento del Convittore e riporta le eventuali
sanzioni disciplinari.
Ogni Convittore e Semiconvittore deve:
a) seguire i consigli del Personale educativo ed agevolare il lavoro del Personale
ausiliario e tecnico;
b) favorire la comunicazione convitto/famiglia;
c) comunicare tempestivamente agli Educatori le difficoltà riscontrate nello studio o nei
rapporti interpersonali a scuola e in convitto;
d) mantenere un contegno decoroso sia all’interno sia all’esterno del Convitto;
e) attendere con cura ai propri doveri;
f) rispettare l’orario interno ed organizzare la preparazione delle lezioni;
g) rispettare le regole comportamentali stabilite dal presente Regolamento;
h) assumere onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone e
cose;
i) osservare una corretta alimentazione consumando con regolarità tutti i pasti, il cui
menù settimanale viene concordato tra il Responsabile della cucina, un insegnante di
alimentazione del “De Carolis”, i Coordinatori ed i rappresentanti dei Convittori.
j) conoscere l’Offerta Formativa del convitto;
k) partecipare con responsabilità alle attività educative/didattiche proposte e svolgerne
almeno una obbligatoriamente;
I Convittori dovranno rigorosamente rispettare le seguenti prescrizioni:
Assunzione o detenzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti: è vietato il consumo di
bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. Il personale Educativo effettuerà controlli periodici
nelle camere e negli armadi dei convittori, alla presenza degli stessi, e segnalerà alle autorità
competenti i convittori nelle cui stanze siano stati trovati indizi del possesso di sostanze illegali.
Divieto di accesso ai piani e alle camere dei convittori: non è consentito ai genitori o ai familiari
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accedere liberamente nel settore e nelle camere dei convittori, fatto salvo il giorno dell’accoglienza
e del rientro definitivo in famiglia al termine dell’anno scolastico. Durante l’anno può essere
concesso per particolari esigenze l’ingresso ai genitori, ma in orario consono e previa
autorizzazione dell’Educatore in servizio.
Pulizia personale e abbigliamento: i convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale e a
indossare sempre un abbigliamento adeguato, pulito e consono all’Istituzione educativa.
Pulizia e ordine della camera: per la pulizia delle camere sono preposte persone addette a tale
funzione e, affinché le stesse riescano ad espletare il proprio lavoro, è richiesto ai Convittori di
mantenere il massimo ordine nel disporre i propri indumenti e gli effetti personali.
Responsabilità per danni: il convittore che procura danni volontariamente, o per grave negligenza,
ai beni altrui o dell’Istituto, è tenuto a risarcire integralmente il danno, e sarà oggetto di una
sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà e all’entità del danno provocato.
Medicinali è fatto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, che vanno
depositati in infermeria con la relativa prescrizione medica quando previsto, e somministrati
dall’infermiere. Eventuali patologie, allergie e intolleranze alimentari devono essere documentate
con certificato medico e comunicate per iscritto alla Direzione.
Uso del telefono e di altri dispositivi elettronici: si raccomanda un uso corretto, discreto e moderato
del telefono cellulare che, comunque, non potrà essere utilizzato durante le ore di studio e durante i
pasti. Dopo le ore 23.00, i telefoni cellulari e i computer devono essere rigorosamente mantenuti
spenti.
Divieto di uscire dal Convitto senza permesso: considerati i profili di responsabilità connessi al
regime di residenzialità che investono direttamente il Convitto su delega consapevole della
famiglia, i convittori non devono uscire per alcun motivo senza permesso dal Convitto.
ARTICOLO 19 – DOVERI
Fermi restando i principi generali di comportamento sopra decritti all’art. 18 e nel Patto
Educativo di Corresponsabilità, il Convittore è tenuto a:
a) rispettare gli orari;
b) svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola;
c) indossare abbigliamenti consoni all’ambiente comunitario convittuale;
d) non effettuare spostamenti da un piano all’altro senza autorizzazione;
e) lasciare la stanza, durante lo studio, solo se autorizzato dall’Educatore;
f) non usare il cellulare durante l’ora studio e dopo le ore 23.00 (in caso di necessità
dovrà essere utilizzata la linea telefonica del convitto);
g) usare un linguaggio e un comportamento consoni all’ambiente educativo;
h) rispettare i compagni;
i) rispettare le diversità personali, culturali e le sensibilità altrui;
j) rispettare il Personale del Convitto;
k) rispettare gli spazi e gli arredi del convitto;
l) non usare alcun dispositivo per riprese o registrazioni non autorizzate lesive della
Privacy altrui e/o dell’immagine del convitto, della scuola e della dignità degli operatori
scolastici, consapevoli delle gravi conseguenze, anche penali, che un simile
comportamento potrebbe comportare;
m) osservare la Legge n. 284/1975 sul divieto di fumo e non introdurre alcolici di nessun
tipo, nemmeno a basso contenuto alcolico, nel Convitto;
n) non assumere, detenere o divulgare alcolici o sostanze stupefacenti di qualunque
natura, composizione o provenienza;
o) assumere farmaci solo se autorizzati dal Personale medico e/o infermieristico del
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convitto;
p) non tenere nelle camere fornelli e stufe di nessun tipo. Gli eventuali apparecchi elettrici
consentiti (phon, piastra per capelli ecc.) devono essere certificati a norma di legge;
q) rispettare le norme di sicurezza.
r) firmare sempre l’apposito registro prima di recarsi in libera uscita;
s) non attuare comportamenti che violino leggi, regolamenti e ordini, per i quali sia
prevista dall’ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità
civile per colpa o dolo, che possano inoltre determinare turbamento all’interno della
comunità educativa.
ARTICOLO 20 – SANZIONI DISCIPLINARI
L’Istituzione Educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi;
tuttavia, la non osservanza del presente regolamento costituisce motivo di provvedimento
educativo secondo i criteri della gradualità e della proporzionalità e, per quanto possibile,
ispirato al principio educativo della riparazione del danno, secondo il seguente schema:
1. Avvertimento verbale
2. Nota disciplinare sull’apposito registro, di cui viene data comunicazione al Dirigente
Scolastico e alle Famiglie
3. Revoca della libera uscita;
4. Provvedimenti educativi a riparazione e compensazione delle violazioni (risarcimento
materiale del danno);
5. Sospensione temporanea dal Convitto fino a 5 gg;
6. Sospensione temporanea dal Convitto superiore a 5 giorni e fino a 15 giorni;
7. Sospensione temporanea dal Convitto superiore a 15 gg;
8. Allontanamento definitivo dal Convitto.
I provvedimenti di cui ai punti 1-2-3 sono di competenza del Personale educativo; i
provvedimenti di cui ai punti 4-5 sono di competenza del Dirigente Scolastico sentita la
Commissione Disciplinare; i provvedimenti di cui ai punti 6-7-8 sono di competenza della
Giunta Esecutiva d’Istituto, integrata dai Coordinatori degli Educatori.
La Commissione Disciplinare viene istituita all’inizio di ogni anno scolastico, ed è
composta dal Dirigente Scolastico e dai due Coordinatori degli Educatori (settore maschile e
settore femminile); la Commissione può essere di volta in volta integrata dall’Educatore che
presta servizio nel settore stesso e nel momento di interesse. La Commissione esamina i
comportamenti scorretti dei convittori, ne considera le varie implicazioni ed esprime parere
obbligatorio sui provvedimenti disciplinari di competenza del Dirigente Scolastico.
Il Convittore viene convocato e ascoltato dalla Commissione Disciplinare o dalla Giunta
Esecutiva prima che l’Organo preposto adotti la sanzione ritenuta idonea al caso; tale
convocazione, a discrezione del Dirigente, può essere sostituita dall’invito a presentare
controdeduzioni scritte; per le sanzioni di cui ai punti 4 e 5, nei casi di necessità e urgenza, e
quando sia opportuno, la convocazione del Convittore/Convittrice innanzi alla Commissione
disciplinare (o la richiesta di controdeduzioni scritte) è sostituita dalla convocazione del
Convittore innanzi al Coordinatore degli Educatori/Coordinatrice delle Educatrici, esiste inoltre
la possibilità di fare ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, all’Organo di
Garanzia interno all’Istituto. Di ogni sanzione viene data comunicazione scritta al Convittore e
alla relativa Famiglia, e viene tenuta copia agli atti e nel fascicolo personale.
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COMPETENZE DEGLI EDUCATORI
ü avvertimento verbale: in caso di occasionale mancanza.
ü richiamo scritto: in caso di reiterate mancanze.
ü revoca della libera uscita: in caso di ripetute note disciplinari ove ricorrano elementi di
maggiore gravità rispetto al punto precedente.
COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sentita la Commissione disciplinare
a) sospensione di 1 giorno in caso di ripetute note disciplinari ove ricorrano elementi di
maggiore gravità rispetto al punto precedente;
b) sospensione dal convitto fino a 5 giorni per fatti molto gravi;
COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA INTEGRATA DAI COORDINATORI
ü sospensione temporanea dal convitto oltre i 5 giorni per gravi fatti che turbino il
regolare andamento della vita convittuale o per comportamenti scorretti, durante la
libera uscita, lesivi del buon nome dell’Istituto;
ü allontanamento definitivo dal Convitto: dopo la terza sospensione o per fatti e
trasgressioni particolarmente gravi, commessi in Convitto, o a scuola, o durante la
libera uscita.
Tutte le sanzioni verranno annotate sul registro. I Convittori sospesi dovranno lasciare il
convitto entro le ore 15.00 del giorno antecedente la sospensione, e potranno rientrare la
mattina del giorno successivo a quello di scadenza della sanzione.
I Convittori sospesi a scuola non potranno soggiornare in convitto, mentre i convittori che
verranno sospesi dal convitto potranno frequentare la scuola.
Le informazioni sulle sanzioni disciplinari verranno inoltrate alle famiglie anche se
riguardano convittori maggiorenni.
ARTICOLO 21 – DANNI
Ogni Convittore o Semiconvittore deve avere massimo riguardo dei locali del convitto
ed utilizzare il materiale e le suppellettili messi a sua disposizione con la dovuta cura,
essendone responsabile.
I danni arrecati alla struttura o agli arredi scolastici saranno oggetto di rimborso da parte delle
famiglie, dopo che la scuola avrà comunicato l’entità della spesa da rimborsare tramite
versamento sul c/c della scuola intestato al convitto.
All’atto dell’iscrizione verrà richiesta un deposito cauzionale per il risarcimento dei danni
causati alle suppellettili o alla struttura del convitto. Tale quota, o la quota residua, verrà
restituita al termine del percorso scolastico. I danneggiamenti dei quali non viene identificato
l’autore vengono attribuiti all’assegnatario.
I danni dovranno essere pagati entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte
dell’Istituto; in mancanza di risarcimento i responsabili non saranno ammessi l’anno
successivo.
I responsabili della logistica del convitto effettueranno controlli periodici sui beni
identificandone gli assegnatari. Tutti gli Educatori hanno la facoltà di controllare gli armadi
nelle camere dei ragazzi per motivi di igiene ed ordine, in loro presenza.
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ARTICOLO 22 – PROCEDURA ANTIFUMO
In caso di trasgressione del divieto di fumo nei locali del convitto si adotterà la seguente
procedura:
1. l’Educatore che rileva l’infrazione deve annotare sul registro il nome del trasgressore;
2. gli incaricati individuati dal Dirigente Scolastico dovranno redigere il verbale ed il mod.
F23 in duplice copia (una copia da inoltrare alla scuola ed una per il trasgressore). Se il
trasgressore è minorenne dovrà essere avvisata la famiglia;
3. la trasgressione per i ragazzi comporta la sospensione per un giorno dal convitto ed il
pagamento della sanzione secondo la normativa vigente;
4. per tutti i trasgressori l’infrazione comporta il pagamento della sanzione secondo la
normativa vigente.
ARTICOLO 23 – PROCEDURA DI INTERVENTO NEL CASO DI ASSUNZIONE ALCOLICI
In caso di rilevamento di alterazione dovuto a probabile assunzione di sostanze alcoliche, si
adotterà la seguente procedura:
1. valutare lo stato di salute del ragazzo;
2. se necessario chiamare il 118 o accompagnare il ragazzo al Pronto Soccorso;
3. in caso di permanenza di ragazzi minorenni in ospedale il personale in servizio dovrà
garantire la presenza fino all’arrivo dell’esercente potestà genitoriale. In tali casi la
vigilanza in convitto dovrà essere garantita dal restante personale in servizio;
4. avvisare la famiglia se il ragazzo è minorenne in qualsiasi ora del giorno;
5. annotare il fatto sul registro con una sintetica descrizione dei fatti;
6. redigere una relazione dettagliata riguardante l’accaduto; tale relazione dovrà essere
quanto prima consegnata presso la segreteria didattica con allegato referto del pronto
soccorso.
7. il comportamento suddetto verrà sanzionato con la sospensione dal convitto, secondo
valutazione del Dirigente Scolastico, previa consultazione degli Educatori in servizio.
ARTICOLO 24 – PROCEDURA IN CASO DI MANCATO RIENTRO IN CONVITTO
Ogni Convittore è tenuto a rientrare in convitto: al termine delle lezioni, al rientro dalla libera
uscita o da qualsiasi altro permesso autorizzato. Nel caso in cui un Educatore rilevi che un
ragazzo presente in Convitto non rientri regolarmente, verrà utilizzata la seguente procedura:
1. informare tutti colleghi in servizio di quanto rilevato ed effettuare una immediata ricerca
all’interno della struttura;
2. telefonare al cellulare del ragazzo;
3. se questi non risponde al cellulare telefonare agli amici per ottenere informazioni;
4. informare la famiglia se minorenne, in qualsiasi ora della giornata;
5. accertarsi di un eventuale ricovero in ospedale;
6. allertare le forze dell’ordine;
7. redigere una relazione dettagliatamente su quanto accaduto;
8. qualora arrivassero in convitto le Forze dell’Ordine per reperire informazioni al riguardo
fornire la massima collaborazione;
9. in caso di permanenza di studenti minorenni in Ospedale il personale in servizio dovrà
garantire la presenza fino all’arrivo dell’esercente potestà genitoriale. In tali casi la
vigilanza in convitto dovrà essere garantita dal restante personale in servizio.
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Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera nr. 2 nella seduta del 14 febbraio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberta Galassi